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Sez. 1, Sentenza n. 25619 del 07/12/2007 (Rv. 600766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Limiti - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006.
Stato
decisa il 2007-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, può essere impugnato avanti alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge, in essa ricomprendendosi la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione, e non già per chiedere un sindacato sulla motivazione pur formalmente deducendo la violazione dell'art. 156 del cod. civ., conseguendo, in tal caso, l'inammissibilità del ricorso. (Principio enunciato con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)