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Sez. 1, Sentenza n. 105 del 15/01/1990 (Rv. 464786 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - SPESE RIPORTATE AL PASSIVO MA NON DOCUMENTATE - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA ANCHE CON PROCEDIMENTO INDUTTIVO - POTERI DELL'UFFICIO - SPESE PER ACQUISTO CON VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IVA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464786-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - SPESE RIPORTATE AL PASSIVO MA NON DOCUMENTATE - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA ANCHE CON PROCEDIMENTO INDUTTIVO - POTERI DELL'UFFICIO - SPESE PER ACQUISTO CON VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IVA - RILEVANZA.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base al bilancio, secondo la previsione degli artt. 119 e 121 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il potere dell'ufficio di procedere ad accertamento in rettifica, anche con procedimento induttivo, a fronte di spese riportate al passivo, ma non documentate, non resta escluso per il fatto che dette spese si assumono inerenti all'acquisto di beni o servizi, per il quale sia stata riscontrata violazione della disciplina dell'IVA, e che gli oneri conseguenti a tale violazione siano stati riportati nelle scritture contabili, considerando che l'una e l'altra imposta, anche in ordine ai criteri di applicazione e di accertamento, operano con carattere autonomo, e che, inoltre, il contribuente non può invocare a proprio favore le risultanze formali delle scritturazioni d'impresa. (V 3745/87, mass n 452681).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)