Sez. L, Sentenza n. 7823 del 08/06/2001 (Rv. 547357 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità (di cui sia pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro del luogo di cessazione del rapporto si individua con riferimento al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)