Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 398 del 1996
Massime (1)
Massima n. 23074
- Professioni
- Ingegneri ed architetti
- Somme dovute per prestazioni professionali e non pagate
- Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca d'italia
- Asserito ingiustificato privilegio rispetto ad altre categorie di creditori
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei procedimenti civili vertenti tra i comuni di Roccalbegna e di Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla Corte, l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia;
che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che all'epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiché "la misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50%"; e come, in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una posizione di vantaggio, non giustificata né dalla natura della prestazione né da quella del credito, rispetto agli altri professionisti e alla generalità dei creditori, in ciò configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e perciò i due giudizi devono essere riuniti;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata identica questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e sentenza n. 1064 del 1988);
che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze di rimessione e che, per di più, con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod. civ., il saggio degli interessi legali è stato elevato al dieci per cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto è da allora fortemente diminuito;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze