Sez. 1 - , Ordinanza n. 32314 del 13/12/2018 (Rv. 651933 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Aggiudicazione illegittima - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Affidamento del privato circa la legittimità dell'aggiudicazione - Violazione del dovere di buona fede e correttezza - Responsabilità dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento di evidenza pubblica, l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva escluso l'affidamento incolpevole delle ricorrenti, rilevando che queste ultime avevano stipulato il contratto di appalto e dato esecuzione ad esso dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, e si erano anche costituite quali controinteressate nei giudizi amministrativi, aderendo alla linea difensiva dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)