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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30247 del 20/11/2019 (Rv. 656204 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - TERMINE | Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione - Termine previsto dall'art. 498 c.c. - Natura perentoria - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656204-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - TERMINE

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 495, Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 505

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)