Sez. 4, Sentenza n. 10375 del 20/09/1988 Ud. (dep. 24/10/1988) Rv. 179529 - 01
- IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - IPOTESI DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLO ART. 105 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - SUSSISTENZA.*
- IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE - IPOTESI DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLO ART. 105 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI INTERESSE - SUSSISTENZA.*
In tema di impugnazioni, poiché l'esatta attuazione della legge, che può legittimare il P.m. ad impugnare provvedimenti giurisdizionali, non va valutato in astratto ma nella concretezza della funzione e della finalità che condiziona l'interesse delle parti nel processo, deve ritenersi che il rappresentante della pubblica accusa non ha interesse processuale a proporre ricorso avverso le (mancate) statuizioni civili, salvo l'ipotesi di cui all'art. 105 cod. proc. pen., secondo quanto stabilisce l'art. 196 detto codice. (nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione del PG che denunziava violazione di legge per avere il giudice del merito, dichiarata la Estinzione del reato in applicazione di provvedimento di amnistia, omesso di decidere in ordine agli interessi civili). (Conf mass n 123660; (Conf mass n 112544).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)