REGOLAMENTO (CE) N. 711/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 (3) stabilisce le misure di orientamento e di contenimento della produzione di tabacco greggio; che, in base all'esperienza acquisita, risulta necessario modificarlo per orientare meglio la produzione;
considerando che l'importo totale del premio deve essere versato, in definitiva, ai produttori; che è opportuno consentire agli Stati membri che lo scelgano di procedere al versamento dei premi direttamente ai produttori;
considerando che le quantità prodotte che beneficiano del premio devono essere determinate per ciascun produttore; che spetta agli Stati membri ripartire, entro i limiti di garanzia fissati, queste quote tra i produttori interessati, poiché le norme comunitarie instaurate a tal fine sono volte e garantire un'equa attribuzione sulla base delle quantità consegnate in passato, senza tener conto tuttavia delle produzioni anomale constatate;
considerando che il tabacco prodotto in eccedenza della quota da parte di un produttore non può dar diritto al beneficio del premio; che occorre tuttavia tener conto della possibilità di produzioni eccedentarie involontarie; che è opportuno consentire agli interessati di riportare tali eccedenze al raccolto successivo, entro certi limiti, a condizione di rispettare la quota totale per i due raccolti;
considerando che è opportuno consentire agli Stati membri, se in grado di farlo, di versare direttamente i premi ai produttori già a partire dal raccolto 1994,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:
« Articolo 6 1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:
— impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al produttore il prezzo d'acquisto e, qualora l'organismo competente dello Stato membro non versi direttamente il premio al produttore, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
— impegno del produttore di consegnare all'impresa di prima trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.
2. L'organismo competente dello Stato membro versa l'importo del premio al produttore su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco o rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione se quest'ultima ha versato al produttore un importo pari al premio, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del produttore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.»
2.
All'articolo 7, il testo del quarto trattino è sostituito con il seguente:
«
— l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione o dei produttori di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione.»
3.
Il testo dell'articolo 9 è sostituito con il seguente:
«
Articolo 9 1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto del 1995, del 1996 e del 1997, un regime di quote di produzione.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato il Consiglio ripartisce, per ogni raccolto e tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri assegnano le quote di produzione tra i produttori in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartite per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti nel raccolto 1992. Essi saranno sostituiti da quelli del quarto anno precedente a quello dell'ultimo raccolto. Tale assegnazione lascia impregiudicate le modalità di attribuzione delle quote di produzione per i raccolti successivi.
4.
All'atto della ripartizione delle quote di cui al paragrafo 3, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili a norma del regolamento (CE) n. 727/70.
Se del caso, si tiene conto della produzione solamente entro il limite della quota attribuita negli anni presi in considerazione.»
4.
Il testo dell'articolo 10 è sostituito con il seguente:
«
Articolo 10 1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota attribuita al produttore.
2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà, un produttore può consegnare la sua produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della sua produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.»
5.
Il testo dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:
«
Articolo 11 Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 4.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal raccolto 1995, ad eccezione dei punti 1 e 4 dell'articolo 1, che possono applicarsi a decorrere dal raccolto 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. PUECH