Sez. 1, Sentenza n. 2284 del 18/07/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146451 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - REATI COMUNI CONNESSI - CONNESSIONE INDISPENSABILE - NOZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - REATI COMUNI CONNESSI - CONNESSIONE INDISPENSABILE - NOZIONE.*
Nel caso di reati valutari (cosi come di infrazioni alle Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico previste dalla legge n 152 del 1975) connessi a reati comuni, le regole sulla connessione dei procedimenti non operano, tranne che la connessione non sia 'indispensabilè per l'accertamento dei reati valutari o della responsabilita dell'imputato. Cio significa che la trattazione unitaria dei reati valutari e di reati comuni ad essi connessa e consentita soltanto qualora sia assolutamente necessaria ai fini probatori in relazione ai reati valutari, con esclusione di ogni altra ipotesi, compresa quella di semplice influenza sulla prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 48, Cod. Proc. Pen. art. 48 bis, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 17, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 26, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 4 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)