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Sez. U - , Ordinanza n. 29825 del 30/12/2020 (Rv. 660014 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Revoca dei titoli di efficienza energetica e conseguente richiesta di restituzione dei relativi contributi - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660014-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in tema di energia, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 104 del 2010, si estende anche alle controversie con il Gestore dei servizi energetici in tema di misure d'incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto il Gestore, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché provvede alla gestione del relativo sistema pubblico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del g.a. in una controversia concernente la domanda con la quale si assumeva la violazione del diritto di ottenere i contributi correlati al rilascio dei cc.dd. certificati bianchi per effetto della revoca conseguente all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle prodromiche richieste di verifica e di certificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)