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Sez. 4, Sentenza n. 9420 del 21/06/1988 Ud. (dep. 23/09/1988) Rv. 179227 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONDUCENTE DI VEICOLO CUI SPETTI IL DIRITTO DI PRECEDENZA - DOVERE DI PREVEDERE LE IMPRUDENZE ALTRUI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179227-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - CONDUCENTE DI VEICOLO CUI SPETTI IL DIRITTO DI PRECEDENZA - DOVERE DI PREVEDERE LE IMPRUDENZE ALTRUI - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, debbono comportarsi con prudenza e diligenza, e debbono adottare tali cautele da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualità rimanere fuori della ordinaria prevedibilità e quindi della diligenza e prudenza del buon utente della strada. Tale regola vale anche nel caso in cui l'automobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso a luce verde. (nel caso di specie è stata ritenuta la concorrente colpa di un conducente di autobus il quale, nell'impegnare una vasta piazza il cui flusso circolatorio era regolato da appositi semafori ed usufruendo del consenso a luce verde appena scattata, omise di avvertire il sopraggiungere, dalla sua sinistra, di ciclomotorista distratto o imprudente che collise con il pesante automezzo incontrandovi la morte). (Conf mass n 157364).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)