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Sez. 4, Sentenza n. 2692 del 05/11/1975 Ud. (dep. 28/02/1976) Rv. 132587 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUBAPPALTO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132587-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUBAPPALTO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro l'appaltatore non e responsabile dell'infortunio quando, avendo subappaltato i lavori, si astenga in concreto dall'interessarsi della loro esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)