Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 2 del 1981
Massime (3)
Massima n. 11385
- Processo civile
- Consulenti tecnici d'ufficio compensi
- Criteri di liquidazione
- Legge 1 dicembre 1956 n. 1426 artt. 2, 3 e 4
- Assunta violazione degli artt. 36 e 3 Cost.
- Precedente sentenza di infondatezza (n. 88 del 1970) e ordinanza di manifesta infondatezza (n. 69 del 1979)
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto con i consulenti tecnici di parte e con gli altri ausiliari del giudice il cui compenso non è disciplinato dalla legge impugnata. Tale questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979. - Cfr. sent. n. 88 del 1970; ord. n. 69 del 1979.
Norme impugnate
- art. 2 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 3 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 4 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 36 Cost.
Massima n. 11386
- Processo civile
- Consulenti tecnici d'ufficio
- Compensi
- Principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
- Inapplicabilità a prestazioni di fare come quelle degli ausiliari del giudice
- Infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il principio della capacità contributiva, contenuto nell'art. 53 Cost., non può trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere" come quelle degli ausiliari del giudice che non hanno palesemente alcuna attinenza con gli obblighi tributari. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 sollevata, con riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio possa determinare a loro carico un onere di concorrere alle spese pubbliche senza riguardo alla loro capacità contributiva).
Norme impugnate
- art. 2 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 3 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 4 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
Parametri
- art. 53, comma 1, Cost.
Massima n. 11387
- Ordinamento giudiziario
- Tutela della indipendenza del giudice ex art. 108 Cost.
- Applicabilità ai consulenti tecnici d'ufficio e agli altri ausiliari del magistrato
- Esclusione
- Infondatezza della questione.
Leggi la massima
La tutela dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 Cost. non si estende agli ausiliari del magistrato, applicandosi, invece, - per costante giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale come ad esempio i componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni, delle sezioni specializzate agrarie ecc. ("Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,3 e 4 della legge 1 dicembre 1956 n. 1426 sollevata, con riferimento all'art. 108, comma 2^, Cost. per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio non assicuri ai medesimi la necessaria indipendenza). - Cfr. ord. n. 86 del 1964 e sent. n. 190 del 1974.
Norme impugnate
- art. 2 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 3 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
- art. 4 legge 1 dicembre 1956, n. 1426
Parametri
- art. 108, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal pretore di Mestre sull'istanza proposta da Facco Pieragostino, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1979 dal Giudice istruttore del tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Mambriani Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;
3) ordinanza emessa il 21 agosto 1979 dal pretore di Piedimonte Matese sull'istanza proposta da Simeone Vittorio, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente dal pretore di Mestre, dal tribunale di Piacenza e dal pretore di Piedimonte Matese il 13 novembre 1978, il 17 novembre 1979 ed il 21 agosto 1979, sono state sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio): a) in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto ai consulenti tecnici di parte e ad altri ausiliari del giudice, il cui compenso non è disciplinato dalla legge impugnata (ordinanze 111 r.o. 1979 e 33 r.o. 1980); b) in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, Cost., per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi determini a carico dei consulenti d'ufficio un onere di concorrere alle spese pubbliche senza riguardo alla loro capacità contributiva e non assicuri ai medesimi la necessaria indipendenza (ordinanza n. 2 r.o. 1980).
:
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 8 luglio 1980, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio successivo, recante nuovi criteri per i compensi ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori.
La nuova normativa, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente, riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la legge in vigore all'epoca dell'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte degli ausiliari del giudice.
Peraltro la medesima questione sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, della Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979.
Quanto alla nuova questione ora sollevata con l'ordinanza n. 2 r.o. 1980 in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione essa non è fondata, in primo luogo perché il principio della capacità contributiva contenuto nell'art. 53 non può trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere", come quelle degli ausiliari del giudice, che non hanno palesemente alcuna attinenza con gli obblighi tributari; in secondo luogo perché la tutela dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 non si estende agli ausiliari del magistrato, applicandosi invece - per costante giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio i componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni, delle sezioni specializzate agrarie, ecc. (ord. n. 86 del 1964 e sent. n. 190 del 1974).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 69 del 1979; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge sub a), sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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