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Sez. 1, Sentenza n. 379 del 27/02/1962 (Rv. 250589 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANTENIMENTO DEL BENE IN BUON STATO DI DI MANUTENZIONE - ELIMINAZIONE DEI FATTI CHE LIMITANO IL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DI RIVALSA VERSO I TERZI RESPONSABILI.*
Stato
decisa il 1962-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250589-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANTENIMENTO DEL BENE IN BUON STATO DI DI MANUTENZIONE - ELIMINAZIONE DEI FATTI CHE LIMITANO IL GODIMENTO DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DI RIVALSA VERSO I TERZI RESPONSABILI.*

Se, durante lo svolgimento del contratto di locazione, si verifichino fatti che determinano la limitazione nel godimento della cosa locata (nel caso, notevole infiltrazione di umidita nell'immobile locato) e cagionano danni, il locatore e obbligato a rimuovere l'inconveniente che impedisce il normale godimento dell'immobile ed a risarcire il danno, fermo il suo diritto di rivalersi su terzi, ove la causa dei lamentati inconvenienti e dei danni sia ad essi imputabile. (Conf 3004/53, 554/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)