Sez. 1, Sentenza n. 5644 del 29/10/1979 (Rv. 402239 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE - DISCIPLINA EX LEGGE N 865 DEL 1971 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INAPPLICABILITA - RIFERIMENTO AI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI - DIVIETO - CRITERIO DEL GIUSTO PREZZO DI MERCATO EX ART 39 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE - DISCIPLINA EX LEGGE N 865 DEL 1971 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INAPPLICABILITA - RIFERIMENTO AI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI - DIVIETO - CRITERIO DEL GIUSTO PREZZO DI MERCATO EX ART 39 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICABILITA.*
Le espropriazioni preordinate all'acquisizione dei terreni occorrenti per la costruzione di autostrade non possono trovare la loro disciplina giuridica nella normativa predisposta dalla legge 22 ottobre 1971, n 865, per la realizzazione degli interventi previsti in materia di edilizia residenziale pubblica, e pertanto ai fini della liquidazione dell'indennita di espropriazione non puo farsi riferimento ai valori agricoli medi dei terreni (art 16 della legge citata), bensi al criterio del giusto prezzo di mercato di cui allo art 39 della legge 25 giugno 1865, n 2359, alla cui disciplina fanno riferimento l'art 8 della legge 21 maggio 1955, n 463, recante provvedimenti per la costruzione di autostrade e di strade, nonche l'art 11 della legge 24 luglio 1961, n 729, che contiene il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 21/05/1955 num. 463 art. 8, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 9, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)