Sez. 3 - , Ordinanza n. 25723 del 04/09/2023 (Rv. 668887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio civile risarcitorio conseguente a condanna emessa in sede penale – Istanza di revisione del processo ex art. 629 c.p.p. – Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Esclusione – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
All'istanza di revisione ex art. 629 c.p.p. del processo penale conclusosi con sentenza di condanna non consegue la possibilità di sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il correlato giudizio civile risarcitorio, dal momento che il giudice della revisione può sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ma non incidere sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, la quale continua, pertanto, a spiegare efficacia nel giudizio sul "quantum" pendente dinanzi al giudice civile.
Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)