Sez. 5 - , Sentenza n. 4577 del 22/02/2017 (Rv. 643107 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Termine previsto nella l. n. 311 del 2004 – Inapplicabilità – Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
I termini di notificazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sono regolati dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, mentre non trova applicazione l’art. 1, comma 417, della l. n. 311 del 2004, che, prevedendo la notifica della cartella entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, senza tuttavia fissare alcun termine certo per detta consegna, resta inefficace in quanto termine decadenziale privo di un “dies a quo”, come già chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 280 del 2005.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 417 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)