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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 22/05/1973 (Rv. 364232 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - LIMITI - CONSULENZA D'UFFICIO NON DECISORIA.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364232-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - DISSENSO DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - LIMITI - CONSULENZA D'UFFICIO NON DECISORIA.*

Il giudice, allorche segue il parere del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto a motivare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni dei consulenti di parte, dovendosi queste ritenere rifiutate per implicito. Non puo seguirsi siffatto principio nel caso in cui le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non consentono di addivenire sostanzialmente alla soluzione della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)