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Sez. 5, Sentenza n. 15914 del 17/12/2001 (Rv. 551186 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento analitico con metodo induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte non prevedente il dovere dell'ufficio di limitare il quantum dell'accertamento secondo coefficienti di redditività relativi allo specifico settore economico - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551186-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui non prevede il dovere dell'ufficio tributario di limitare il "quantum" dell'accertamento analitico con metodo induttivo, secondo coefficienti di redditività congrui per lo specifico settore economico in cui opera il contribuente, poiché la corrispondenza del prelievo fiscale all'effettiva entità dei proventi rende il prelievo medesimo in sè congruo e rispettoso del principio della capacità contributiva, siano o meno detti proventi in linea con le medie di settore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)