Sez. 3, Sentenza n. 8644 del 16/07/1992 (Rv. 478214 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Prescrizione | Posizione dell'assicuratore e dell'assicurato - Rapporto di solidarietà - Sussistenza - Interruzione della prescrizione - Atti interruttivi dell'assicuratore - Effetti - Estensione nei confronti del danneggiante.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Prescrizione
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - nella disciplina di cui alla legge n. 990 del 1969 - l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria ed a tal fine in un rapporto interno di solidarietà con l'assicurato, con la conseguenza che ai fini della interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310 e segg. cod. civ., gli atti interruttivi dell'assicuratore esplicano efficacia anche nei confronti del danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)