diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 16708 del 25/06/1990 Ud. (dep. 19/12/1990) Rv. 186037 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE - DISPONIBILITÀ DI FATTO - SUFFICIENZA - APPROPRIAZIONE DA PARTE DI P.U. DI SOMMA DI DENARO DESTINATA AL PAGAMENTO DI RATEI DI FUNZIONE O STIPENDI - PECULATO - SUSSISTENZA - MALVERSAZIONE IN DANNO DI PRIVATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1990-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186037-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE - DISPONIBILITÀ DI FATTO - SUFFICIENZA - APPROPRIAZIONE DA PARTE DI P.U. DI SOMMA DI DENARO DESTINATA AL PAGAMENTO DI RATEI DI FUNZIONE O STIPENDI - PECULATO - SUSSISTENZA - MALVERSAZIONE IN DANNO DI PRIVATO - ESCLUSIONE - RATIO.*

In tema di peculato, il concetto di "appartenenza" alla pubblica amministrazione non esclude che la cosa o il denaro possa in definitiva spettare in proprietà ad altro soggetto, essendo sufficiente che fra la cosa-denaro e la P.a. Intercorra un vincolo che consenta o imponga a quest'ultima di disporne. Ne consegue, pertanto, che qualora - dopo l'emissione del mandato - ordine di pagamento - il pubblico ufficiale, incaricato-delegato a pagare agli aventi diritto i ratei di funzioni, stipendi, etcc., si appropri del denaro, egli commette peculato e non malversazione, atteso che il beneficiario diventa proprietario del denaro soltanto al momento dell'effettiva riscossione. E ciò, in quanto la P.a. Conserva il potere di disponibilità sul denaro stesso fino al momento in cui si estingue l'Obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell'interessato o di persona da lui delegata. (Conf mass n 182327).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)