Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 05/05/1973 (Rv. 363717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE AD UN QUINQUENNIO - ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI - ART 8 DPR 26 APRILE 1957 N 818 - NORMA ECCEZIONALE - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO POSTERIORE AD UN QUINQUENNIO - ACQUISIZIONE DEI CONTRIBUTI - ART 8 DPR 26 APRILE 1957 N 818 - NORMA ECCEZIONALE - EFFETTI.*
L'acquisizione definitiva dei contributi indebitamente versati e non accertati come tali entro cinque anni dal versamento provoca effetti complessi che vanno al di la di un semplice fenomeno prescrizionale valutabile soltanto dal lato del creditore inattivo, poiche, in realta, il mancato accertamento dell'indebito entro il termine di cinque anni dall'eseguito versamento fa sorgere in capo all' INPS un vero e proprio diritto soggettivo, che prevale su quello del contribuente alla ripetizione, ed il cui contenuto consiste nell'incremento delle singole gestioni dello istituto e nella computabilita, ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, nell'interesse del lavoratore. In tale ordine, l'art 8 del DPR 26 aprile 1957 n 818 - al pari del precedente art 25 RD 28 agosto 1924 n 1422 - si rivela come una vera e propria norma eccezionale, nel senso tecnico, del termine, rispetto alle regole generali dell'ordinamento giuridico, ma che obbedisce nell'ambito del piu ristretto sistema dell'ordinamento previdenziale, ad esigenze tipiche di quest'ultimo (e, cioe, una norma relativamente eccezionale). (V 2387/71, mass n 353329).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)