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Sez. 1, Sentenza n. 25912 del 18/12/2003 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 228234 - 01

ARMI - IN GENERE | Apparecchio in grado di mandare scosse elettriche - Qualificabilità come arma - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228234-01

ARMI - IN GENERE

Un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato - sia pure per motivi di difesa personale - ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione prevista e punita dall'art. 4, comma primo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma secondo della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)