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Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/1986 (Rv. 443680 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - CON UNICO ATTO CONTRO PIÙ SENTENZE PRONUNCIATA IN SEPARATI PROCEDIMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443680-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - CON UNICO ATTO CONTRO PIÙ SENTENZE PRONUNCIATA IN SEPARATI PROCEDIMENTI - INAMMISSIBILITÀ.*

Al di fuori dell'ipotesi di congiunta impugnazione delle sentenze di merito e di revocazione od anche di regolamento preventivo di giurisdizione relativo a procedimenti connessi e tra le stesse parti, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto da soggetti diversi, contro sentenze diverse pronunciate dal giudice del merito in separati procedimenti, anche nel caso di controversie di lavoro (per le quali il disposto dell'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ. stabilisce l'obbligatorietà della riunione in caso di procedimenti connessi), atteso che solo all'atto dell'introduzione del giudizio è consentito a più parti di riunirsi per l'Esercizio congiunto di azioni collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre nel prosieguo del giudizio la facoltà o l'Obbligo, di riunire i procedimenti riguarda soltanto il giudice. (V 6754/82, mass n 424384; (Conf 915/84, mass n 433111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)