Sez. 1, Sentenza n. 2887 del 16/06/1989 (Rv. 463103 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE - DELIBERAZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE - DELIBERAZIONE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - LIMITI.*
Nel giudizio di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società, ai sensi dell'art. 2287 cod. civ., non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera della maggioranza dei soci. (Conf 4254/82, mass n 422229).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)