Sulle Opere Pie
Testo in vigore al
Art. 20
1. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.
2. Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.
Art. 21
1. Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.
2. I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
3. Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.
4. Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.
5. Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto e' data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.
6. Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonche' qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
7. Trascorso il termine suindicato il conto e' trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.10
8. La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.10
9. Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.10
Art. 22
1. La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.
2. Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto puo' autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovra' corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.
3. I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 23
1. Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
2. Ai depositi nelle casse postali di risparmio non e' applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).
Art. 24
1. Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.34
2. Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale e' regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.
Art. 25
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.34
2. Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.
3. Il prefetto puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunciate in tale materia.
Art. 26
1. Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullita', all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.8
Art. 27
1. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.34
2. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.
Art. 28
1. Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.
2. Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verra' determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.
3. Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilita' di tale impiego.
Art. 29
1. Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.
2. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, ne' quelle degli amministratori o degli impiegati ma servono per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.
3. La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria di responsabilita', quando e' preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorita' medesima, non vi adempia.34
Art. 30
1. Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.34
2. Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.
3. Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilita' di cui al comma precedente:
a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;
c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorche' le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.
4. Alla stessa responsabilita' soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e cio' senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
5. Le cause di responsabilita' di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.10
Art. 31
1. Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.34
2. Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.34
3. Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso.34
4. A parita' di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che gia' prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di eta' prescritti dal bando.
Art. 32
Il Governo del Re curera' che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:
1. le deliberazioni delle congregazioni di carita' e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese coll'intervento della meta' piu' uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;34
2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione;
3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la puo' promuovere;
4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;
5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o piu' amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di piu' impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovra', oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sara' designato negli statuti. Questi partecipera' con gli amministratori alla responsabilita' degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.
Art. 33
1. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':
a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
Art. 34
1. Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali e' richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.
2. Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.
Della tutela.
Art. 35
Art. 36
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se' stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di piu' di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;
d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;
e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;
f) i regolamenti interni di amministrazione.
Art. 37
1. Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sara' per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.
Art. 38
1. IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
19) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 36 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.34
Art. 39
1. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:
1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge:
2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e piu' specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;
3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.34
Art. 40
1. La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.