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Sez. 3, Sentenza n. 5116 del 03/03/2011 (Rv. 617235 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Codice deontologico degli architetti - Disciplina delle incompatibilità - Natura giuridica della regola - Norma di diritto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617235-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

La norma di cui all'art. 29 del codice deontologico degli architetti, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 dicembre 2006 e in vigore dal 1° gennaio 2007, applicabile "ratione temporis" - secondo la quale il professionista iscritto che esegue per incarico di pubbliche amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi, dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva, dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico - riempie di contenuto la previsione legislativa generale contenuta nell'art. 41 bis della legge n. 1150 del 1942 (introdotto dall'art. 14 della legge n. 765 del 1967) che vieta, ai professionisti incaricati di redigere parti degli strumenti urbanistici, di accettare incarichi privati relativi all'attuazione del PRG fino alla definitiva approvazione del medesimo e, pertanto, assume il rango di norma di diritto ai fini del sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)