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Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 06/09/2025 (Rv. 676583-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676583-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)