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Sez. U, Sentenza n. 2475 del 21/04/1982 (Rv. 420334 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTO PER L'ENTE NAZIONALE CELLULOSA - NATURA DI IMPOSTA - FONDAMENTO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE CONTRO DETTO ENTE PER NEGARE L'ESISTENZA DEL DEBITO CONTRIBUTIVO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE - DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420334-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTO PER L'ENTE NAZIONALE CELLULOSA - NATURA DI IMPOSTA - FONDAMENTO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CONTRIBUENTE CONTRO DETTO ENTE PER NEGARE L'ESISTENZA DEL DEBITO CONTRIBUTIVO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE - DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*

Con riguardo ai contributi obbligatori dovuti all'ente nazionale per la cellulosa e la carta (art. 1 della legge 13 giugno 1940 n. 868) - i quali non sono prestazioni di carattere associativo o consortile, ma hanno natura giuridica di imposta, siccome Tributi speciali che trovano il loro fondamento, oltre che nella soggezione alla potestà d'imperio, anche in un particolare vantaggio del contribuente- deve affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere della domanda proposta dal contribuente medesimo contro il predetto ente, per negare l'esistenza del relativo debito contributivo, per il quale sia stata notificata intimazione di pagamento da parte dell'esattore, vertendosi in tema di contestazione di un Obbligo di natura tributaria sollevata nei riguardi dell'ente impositore. (V 4507/78, mass n. 394180).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1935 num. 1453 art. 3, Legge 13/06/1940 num. 868 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)