Sez. 5, Sentenza n. 42125 del 11/07/2011 Ud. (dep. 16/11/2011) Rv. 251705 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Direttore editoriale - Estensione della responsabilità ex art. 57 cod. pen., prevista per il direttore responsabile - Esclusione.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per il direttore responsabile. Ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in "malam partem", vietata dalla legge penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)