Sez. 3, Sentenza n. 18896 del 10/03/2011 Ud. (dep. 13/05/2011) Rv. 250286 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Presupposti per il riconoscimento - Individuazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono, da un lato, la non appartenenza del beneficiario all'autorità di polizia che riceve il contributo agevolativo e, quindi, il non avere questi agito nell'esercizio di funzioni investigative; e, dall'altro, la necessità che la collaborazione consista in un'attività ulteriore e cronologicamente successiva al reato commesso. (Nella specie, l'attenuante era stata invocata da un ufficiale dei carabinieri il quale aveva ceduto sostanze stupefacenti ad un infiltrato; la Corte ne ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento, sia perché l'agente apparteneva alla stessa autorità di polizia "aiutata", sia perché l'asserita "collaborazione" era consistita nell'illecita cessione delle sostanze e non in un comportamento successivo al reato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)