diritto.io

Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Art. 70 Traino di macchine agricole

1. Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 71 Equipaggiamento delle macchine agricole

1. Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale.

2. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura.

3. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1982, N. 38

4. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce
anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanicoagrarie.

5. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi e' prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 72 Certificato per macchine agricole e immatricolazioni

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, primo comma, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

2. L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa.

3. I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato della motorizzazione civile.

5. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo.

6. Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato e' valido solo se accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 10.

7. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli.

8. Sulle macchine agricole puo' essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori agricoli.

9. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 73 Trasferimento di proprieta' delle macchine agricole e di residenza del proprietario

1. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile il quale annota i mutamenti sul certificato.

2. Qualora la macchina agricola sia trasferita, ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra Provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata.

3. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' di una macchina agricola nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

4. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. Il certificato e' ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviato all'Ispettorato della motorizzazione civile ed e' restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 74 Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto.

2. Il certificato per macchina agricola, e' soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo.

3. All'intestatario di un certificato per macchina agricola puo' essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60.

4. L'intestatario di un certificato per macchina agricola e' tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61 all'Ispettorato della motorizzazione civile.

5. Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli.

6. Il certificato per macchine agricole e' soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo.

7. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e' punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.

Art. 75 Targhe delle macchine agricole

1. Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo.

2. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse.

3. Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con le pene stabilite dagli articoli 60, 67 e 68.

Capo VI. Circolazione su strada dei carrelli e delle macchine operatrici

Art. 76 Certificato per carrelli o per macchine operatrici

1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonche' le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata.

2. Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresi' una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia a quanto stabilito dall'articolo 75 per le macchine agricole.

3. Il certificato e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili.

4. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e' prescritto a termini dell'articolo 110, le macchine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'articolo 45 o di quelli di cui all'articolo 71, secondo quanto disposto con propri decreti dal Ministro dei trasporti, in applicazione di direttive comunitarie o di regolamenti internazionali specifici e applicabili alle macchine agricole.

5. Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonche' i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

6. Il Ministro dei trasporti puo', con proprio decreto, prescrivere l'impiego di tale dispositivo, anche su altri veicoli, quando cio' si renda necessario per garantire la sicurezza della circolazione.

7. Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti.

8. Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Capo VII. Disposizioni comuni

Art. 77 Possesso dei documenti necessari per la circolazione

1. Il conducente deve avere con se' il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con se' anche la relativa autorizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 78 Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi

1. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonche' la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel; le caratteristiche dei vetri, nonche' le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonche' le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino;le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali; le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalita' di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose.

2. Il Ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; dei pneumatici per neve; degli organi di traino; dei
dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi.

3. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni
stabilite dal regolamento sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

4. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

5. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Titolo VI. Guida dei veicoli e condotta degli animali

Art. 79 Requisiti per guidare veicoli e condurre animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

  1. a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

  2. b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

  3. c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dai commi dal primo al quinto dell'articolo 69 e che non superino la velocita' di 40 chilometri all'ora, la cui guida sia consentita con patente per motoveicoli della categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;

  4. d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubi che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;

  5. e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

  6. f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

  7. g) anni ventuno per guidare i veicoli di cui alla lettera f), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

2. A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

3. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:

  1. a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;

  2. b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
    Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

4. Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:

  1. a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

  2. b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

5. Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

6. Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.

7. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111

Art. 80 Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli

1. Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente.

2. Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

  1. A) motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg;

  2. B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;

  3. C) autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero;

  4. D) autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

  5. E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C.

3. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' di otto persone oltre il conducente.

5. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.

6. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112
Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

8. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

9. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il
conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

10. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni,
comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

12. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

13. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

15. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111
Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il
trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

16. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 80-bis Confisca e sequestro del veicolo

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

2. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale.

Art. 80-ter Pena accessoria

1. Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale.

Art. 80-quater Indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida

1. Le patenti di guida di cui all'articolo 80 conformi al modello comunitario debbono contenere l'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare.

2. Il titolare e' tenuto a controllare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione contenuta al riguardo nella patente stessa, chiedendone entro dieci giorni la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 81 Requisiti fisici e psichici per la patente di guida

1. Non puo' essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio medico legale dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attivita' di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

  1. a) dei mutilati e minorati fisici;

  2. b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

  3. c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112

  4. d) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o
    dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sara' diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 91, tredicesimo comma, numero 1).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita', sono stabiliti:

  1. a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

  2. b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

  3. c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonche', sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresi' l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanita'. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap.

Art. 82 Requisiti morali per la patente di guida

1. Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. La patente puo' essere negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111
Avverso il mancato rilascio della patente e' ammesso ricorso al
Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

Art. 83 Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.

3. Per gli aspiranti all'ottenimento della patente per la guida di motoveicoli non si applicano le norme di cui al comma precedente.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica P. Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate con decreto del Ministro dei trasporti.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente, sono consentite in luoghi poco frequentati.

6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.

7. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per ai sensi del comma secondo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

8. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma secondo , e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 84 Autoscuole

1. Le scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale sono denominate autoscuole.

2. Restano fermi gli attuali compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole.

3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche o a societa' aventi o meno personalita' giuridica. Il titolare dell'autorizzazione o, in caso di societa' o ente, il legale rappresentante deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'amministrazione provinciale.

4. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istituto medio di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.
Per le persone giuridiche i requisiti del presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

5. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

6. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'articolo 1 della citata legge n. 1423 del 1956.

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti sulla base di apposita qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'amministrazione provinciale secondo norme fissate con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

  1. a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

  2. b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dall'amministrazione provinciale;

  3. c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione provinciale ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'autorizzazione e' revocata quando:

  1. a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;

  2. b) venga meno l'attrezzatura tecnica dell'autoscuola;

  3. c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

10. Con riferimento ai commi 2 e 7 del presente articolo il regolamento conterra' i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi, non occasionalmente, insegna teoria o istruisce alla guida senza essere a cio' abilitato ed autorizzato.

Art. 85 Esame di idoneita'

1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

  1. a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

    1. 1) prova di teoria concernente:
      1- a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;
      1- b) nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle garanzie assicurative;
      1- c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;
      1- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

    2. 2) prova pratica di guida, cui si puo' essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilita' alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

  2. b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a):

    1. 1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

    2. 2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, gia' abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovra' frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

Art. 86 Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:

  1. a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);

  2. b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80
.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80.

Art. 87 Validita' della patente di guida

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111
Le patenti di guida valevoli per le categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli della categoria B e per quella dei veicoli delle categorie B e C.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 1988, N. 111
La patente di guida per veicoli delle categorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62
Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria, in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

4. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1974, N. 62
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1988, N. 112