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Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/05/2003 (Rv. 563027 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO | Servitù di scarico coattivo - Disciplina - Condizioni previste per la costituzione della servitù di acquedotto - Estensione - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563027-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - ACQUEDOTTO - CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ DI ACQUEDOTTO

I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1037, Cod. Civ. art. 1043

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)