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Sez. 2, Sentenza n. 6166 del 22/12/1978 (Rv. 395997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE E NOTIFICAZIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE A QUEST'ULTIMO - EQUIVALENZE.*
Stato
decisa il 1978-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE E NOTIFICAZIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE A QUEST'ULTIMO - EQUIVALENZE.*

La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, in quanto e essenziale a tal fine che la persona professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunita di proporre gravame; e certamente il procuratore e posto in grado di far cio quando la sentenza venga notificata alla parte presso di lui. (Conf 1790/73, mass n 364753).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)