Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 14/07/1983 (Rv. 429710 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AFFERMAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - QUESTIONI RELATIVE AL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - AFFERMAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO FATTO VALERE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SUSSISTENZA - QUESTIONI RELATIVE AL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
La legittimazione attiva "ad causam", dovendosi intendere come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, va riconosciuta all'attore per il solo effetto della sua affermazione di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, mentre ogni questione relativa all'esattezza di tale affermazione attiene al fondamento della domanda. (Conf 809/77, mass n 384409).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)