Sez. T, Sentenza n. 769 del 12/01/2025 (Rv. 673801-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP | Società produttrice di energia elettrica - Tariffa agevolata ex art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP
In tema di TOSAP, alla società produttrice di energia elettrica si applica l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, poiché la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), tali che, in assenza dell'una non possono compiersi le altre e ciascuna è realizzata esclusivamente nell'interesse delle altre.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)