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Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Natura di fatto storico - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664367-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)