Sez. 3, Sentenza n. 2655 del 14/11/1961 (Rv. 882260 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DETERMINAZIONE - INCENSURABILITÀ.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DETERMINAZIONE - INCENSURABILITÀ.
Il giudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello, il quale, chiamato al riesame della liquidazione operata dal primo giudice, ha gli stessi poteri di questo e può legittimamente sostituire, ove lo ritenga, al criterio di capitalizzazione quello equitativo. Vertendosi in ipotesi di danni che si proiettano nel futuro, legittimamente il giudice adotta il criterio della liquidazione in via equitativa, posto che i danni futuri, per la loro stessa natura, non possono essere determinati nel loro preciso ammontare. Il giudizio sulla misura del danno liquidato in via equitativa costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)