Sez. 3, Sentenza n. 13993 del 30/06/2005 (Rv. 582498 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Controversie in materia di locazione pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Modifica ad opera dell'art. 447 bis cod. proc. civ. - Rito applicabile - Conversione "ex" art. 426 cod. proc. civ. - Omessa disposizione - Anche in grado di appello - Conseguenze - Effetti invalidanti sulla sentenza - Esclusione - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
L'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., previsto dall'art. 70, comma settimo, della legge n. 353 del 1990 per i giudizi nelle materie indicate dall'art. 447 bis cod. proc. civ., pendenti alla data del 30 Aprile 1995, non comporta, neanche in grado di appello, l'invalidità della sentenza, tranne che abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 70, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)