Sez. 6, Sentenza n. 49988 del 02/12/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230228 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - decisione | Impugnazione - Sospensione degli effetti - Esclusione - Ragione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - decisione
Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione avverso di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen., secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)