Sez. L, Sentenza n. 19335 del 17/12/2003 (Rv. 569005 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione presso il domiciliatario - Trasferimento dalla sede indicata nell'elezione di domicilio - Conseguenze - Notificazione eseguita presso la nuova sede del domiciliatario - Inesistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Poiché l'elezione di domicilio perde efficacia, a norma dell'art. 141, ultimo comma, cod. proc. civ., a seguito del trasferimento del domiciliatario fuori dalla sede indicata nell'atto di elezione, deve ritenersi inesistente, in quanto eseguita in un luogo non riferibile o collegabile al destinatario, la notificazione dell'atto di impugnazione presso la nuova sede cui il domiciliatario si sia trasferito successivamente all'elezione di domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)