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Sez. L, Sentenza n. 19335 del 17/12/2003 (Rv. 569005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione presso il domiciliatario - Trasferimento dalla sede indicata nell'elezione di domicilio - Conseguenze - Notificazione eseguita presso la nuova sede del domiciliatario - Inesistenza.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Poiché l'elezione di domicilio perde efficacia, a norma dell'art. 141, ultimo comma, cod. proc. civ., a seguito del trasferimento del domiciliatario fuori dalla sede indicata nell'atto di elezione, deve ritenersi inesistente, in quanto eseguita in un luogo non riferibile o collegabile al destinatario, la notificazione dell'atto di impugnazione presso la nuova sede cui il domiciliatario si sia trasferito successivamente all'elezione di domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)