Sez. L - , Sentenza n. 27324 del 17/11/2017 (Rv. 646502 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Prestazione lavorativa in ambiente inquinato - Turbamento psichico conseguente - Sussistenza - Onere della prova - Estensione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In caso di esposizione ad agenti patogeni, il dipendente, che abbia reso prestazioni lavorative in ambiente inquinato, può ottenere il risarcimento del danno morale anche se non ha contratto alcuna malattia, ma la prospettata condizione di sofferenza e di disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa, spettando allo stesso dimostrare, secondo i generali principi che regolano l'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, di aver subito un turbamento psichico che, al pari di qualsiasi altro stato interiore, assume rilievo quando ricorrono elementi obiettivi riscontrabili, desumibili da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)