Sez. 5 - , Ordinanza n. 19374 del 20/07/2018 (Rv. 650049 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza - Opzione per l'imposta sostitutiva - Natura - Conseguenze - Efficacia nei confronti dell'erede - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di plusvalenze, l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 si correla ad un'opzione del contribuente, con la conseguenza che la rivalutazione operata non ha effetto, salvo che lo stesso dichiari di volerne usufruire, nei confronti dell'erede, per il quale assume rilievo il valore indicato nella dichiarazione di successione, anche se รจ presentata dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)