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Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 05/04/1984 (Rv. 434236 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PERIODO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA, NON SEGUITA DALL'ADOZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE ED EFFETTI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVA SOPRAVVENIENZA DELL'ATTO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434236-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PERIODO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA, NON SEGUITA DALL'ADOZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE ED EFFETTI - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVA SOPRAVVENIENZA DELL'ATTO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*

Qualora, durante il periodo dell'occupazione temporanea e d'urgenza, non seguita dall'adozione del decreto di espropriazione, il fondo occupato venga irreversibilmente destinato al fine della realizzazione dell'opera pubblica, si verifica l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la sua contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore, in forza di un fatto illecito che abilita il privato medesimo a chiedere il risarcimento del danno per la perdita del suddetto diritto. In tale situazione, pertanto, l'atto di espropriazione successivamente intervenuto resta del tutto privo di Rilevanza, né, in particolare, vale a convertire l'Azione risarcitoria in Azione di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa. (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)