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Sez. 1, Sentenza n. 12461 del 18/02/2005 Cc. (dep. 04/04/2005) Rv. 231261 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato | Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Potere del giudice - Limite.
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231261-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato

L'applicazione in sede esecutiva dellla continuazione, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, è sempre subordinata al rispetto del limite dei due anni di reclusione. Pertanto, è illegittimo il provvedimento del giudice che - accogliendo la richiesta del condannato, peraltro priva del previo parere del P.M. - ridetermini la pena secondo le regole generali.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)