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Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Testo in vigore al

Art. 17 Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprieta'

1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestivita', le notizie concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinche' questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.

3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorita' giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

Art. 18 Riscontro dei documenti di bordo

1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.

Art. 19 Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio

1. A decorrere dal 1 gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo.

3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 Allievi di Istituti nautici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

Art. 21 Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi

1. L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

Art. 22 Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra

1. La facolta' prevista dall'articolo 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilita' di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa.

Art. 23 Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra

1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entita' doppia della loro durata:

  1. a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

  2. b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.

2. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'articolo 25 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi gia' iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell'istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.

Titolo III. La posizione assicurativa

Art. 24 Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attivita' lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Art. 25 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1 gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.3

2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attivita' lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.

3. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.3

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979.

7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.

Art. 26 Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa per i periodi compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attivita' lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, e' maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.

2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979 ovvero di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.

3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo ai 30 novembre 1979.

4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.

Art. 27 Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa

1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale della soppressa Cassa.

2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1 settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26.

Titolo IV. Le prestazioni

Art. 29 Diritto alle prestazioni

1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalita' degli iscritti all'assicurazione stessa con le particolarita' di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante.

2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.

Art. 30 Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare

1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano piu' notizie del medesimo lavoratore facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione.

2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purche' dalle competenti autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

Art. 31 Eta' di pensionamento per particolari categorie

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018, purche' facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo e' equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

Art. 32 Inabilita' alla navigazione

1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermita', imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilita' alla navigazione di cui ai successivi articoli.

2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneita' alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, e' demandata all'Istituto.

3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835.

5. Per detto personale l'accertamento della inidoneita' fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilita' alla navigazione

1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilita' alla navigazione a qualsiasi eta', purche' facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

Art. 34 Pensione privilegiata per inabilita' alla navigazione

1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilita' alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di eta' o di periodo assicurativo.

2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non puo' essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la meta' dell'anzianita' assicurativa massima prevista per legge.

3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 36 Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attivita' non di navigazione

1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.

2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non puo' essere inferiore a quello gia' in godimento.

6. I periodi assicurativi relativi ad attivita' lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

Art. 37 Documentazione a corredo delle domande di prestazioni

1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria:

  1. a) estratto della matricola mercantile;

  2. b) estratto della matricola militare;

  3. c) libretti di navigazione.

2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 34 deve essere altresi' allegata una copia, autenticata dall'Autorita' marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi dell'evento protetto.