REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali4 incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica dev'essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;
considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati ed una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile su un mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;
considerando che le perdite di reddito derivanti dal ribasso dei prezzi sono compensate mediante l'aiuto diretto per ettaro istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92 (5);
considerando che la struttura dei prezzi garantiti deve consentire lo smaltimento delle eccedenze all'interno della Comunità; che occorre pertanto fissare il prezzo d'intervento ad un livello inferiore ed il prezzo d'entrata ad un livello superiore al prezzo indicativo;
considerando che la nuova struttura dei prezzi garantiti ha come risultato l'abolizione delle attuali disposizioni sui prezzi derivati;
considerando che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 subentra agli aiuti previsti per il frumento duro ed altri cereali minori; che occorre pertanto abrogare questi ultimi aiuti;
considerando che gli organismi d'intervento debbono, in determinate circostanze, poter prendere le misure d'intervento appropriate, che tuttavia, perché sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate a livello comunitario;
considerando che conviene che i prezzi d'intervento ed i prezzi d'entrata siano oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un determinato numero di maggiorazioni mensili per tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;
considerando che le patate destinate alla fabbricazione di fecola sono in diretta concorrenza con i cereali destinati alla produzione di amido; che, alla luce delle misure di riforma previste nel settore dei cereali e per garantire la parità di trattamento tra le produzioni interessate, occorre adottare misure analoghe per quanto concerne il settore delle patate destinate alla fabbricazione di fecola;
considerando che l'attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica, oltre ad un regime dei prezzi garantiti, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;
considerando che, come complemento al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e, per quanto lo richieda la situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso;
considerando che le autorità competenti devono avere la possibilità di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;
considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, essere reso inoperante; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che, in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l'approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;
considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili, quanto alla loro utilizzazione, ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1;
considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di perturbare il mercato interno; che occorre pertanto prevedere la possibilità, per la Commissione, di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare tali perturbazioni;
considerando che numerose disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state modificate più volte dopo la codificazione con il regolamento (CEE) n. 2727/75; che questi testi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in Gazzette ufficiali diverse, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere al loro aggiornamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (5) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.