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Sez. 3, Sentenza n. 12828 del 18/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215636 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Diniego - Contrasto con la concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Valutazione diversa.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215636-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Non vi è contrasto tra il diniego in appello della sospensione condizionale della pena perché i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato non consentono un giudizio prognostico favorevole sul fatto che lo stesso si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e la concessione in primo grado delle attenuanti generiche, non ostandovi l'esistenza dei precedenti penali perché non di particolare gravità. Ed invero, si tratta di valutazioni diverse e con finalità differenti, l'una volta a considerare la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex articolo 62 bis cod. pen. e, quindi, con riguardo alla natura e alla consistenza dei precedenti penali; l'altra orientata, invece, a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose e perciò a dar rilievo al numero, oltre che alla gravità, dei precedenti in un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)