Sez. 1, Sentenza n. 894 del 09/10/1970 Ud. (dep. 07/12/1970) Rv. 115884 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO PROVOCATORIO - CARATTERI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO PROVOCATORIO - CARATTERI.*
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art 62 n 2 cod pen, il fatto provocatorio deve costituire l'aggressione ad un interesse, ad una aspettativa, ad una opinione, ad un comportamento che la coscienza etica della collettivita riconosce degni di considerazione ed attinenti al normale svolgimento dei rapporti del vivere civile, nei quali venga ad incidere la provocazione. L'ingiustizia del fatto, inoltre, non e da ravvisare solo nell'attuazione di un atto illegittimo, ma anche nell'Esercizio scorretto e sleale di un diritto. (V 111479, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)