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Sez. 1, Sentenza n. 1424 del 30/04/1969 (Rv. 340193 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - TOTOCALCIO - REGOLAMENTO - NATURA CONTRATTUALE - CLAUSOLE RELATIVE AI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DEL GIOCATORE ALLA VINCITA E ALLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'ENTE GESTORE - CLAUSOLE VESSATORIE - ESCLUSIONE - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340193-01

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - TOTOCALCIO - REGOLAMENTO - NATURA CONTRATTUALE - CLAUSOLE RELATIVE AI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DEL GIOCATORE ALLA VINCITA E ALLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'ENTE GESTORE - CLAUSOLE VESSATORIE - ESCLUSIONE - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - INSUSSISTENZA.*

Pur avendo il regolamento sul 'totocalciò carattere contrattuale e non normativo, l'agganciamento del diritto del vincitore all'esistenza della matrice della schedina giuocata negli archivi dell'ente gestore e la limitazione ai casi di colpa grave o dolo della responsabilita di tale ente, non costituiscono clausole vessatorie da approvare specificamente per iscritto ai sensi dell'art.1341 cod.civ., dovendosi all'uopo considerare tutte le peculiarita del contratto e, principalmente, l'esigenza economica che le conseguenze sfavorevoli del caso o della colpa lieve siano poste a carico del giuocatore, che arrischia una posta lievissima, e non dell'ente che assume pesanti responsabilita, esigenza collegata alla stessa possibilita di svolgere il giuoco nella Forma popolare e diffusa che gli e propria. (V.209-65, 2262-53 1317-53 983-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)